Art. 1 - Denominazione
È costituita una Associazione Scientifica / Culturale, di rilevanza nazionale intercategoriale denominata “AMIETIP” - ACCADEMIA MEDICA INFERMIERISTICA DI EMERGENZA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. L’Associazione è individuata da un proprio logo. L’Associazione riunisce i Medici e gli infermieri che operano ad ogni titolo nell’ambito delle emergenze-urgenze sanitarie pediatriche, o nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta; è apartitica, apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede presso la propria Segreteria Nazionale, attualmente in Bologna, via San Felice n. 6.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può trasferire la sede dell’Associazione in luogo diverso. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 4 – Scopi
L’Associazione ha i seguenti scopi, tutti perseguiti nell’intento della solidarietà sociale:
1. promuovere il costante aggiornamento degli associati mediante attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate nel campo dell’emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica.
2. svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche e private per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici, la realizzazione della rete dei servizi per l’emergenza territoriale ed ospedaliera, la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza nel campo dell’emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica.
3. promuovere l’efficacia e l’efficienza del sistema nazionale dell’urgenza-emergenza sanitaria pediatrica, anche in collaborazione con le Facoltà universitarie, altre Società scientifiche, gli Ordini professionali e i Collegi professionali del personale tecnico ed infermieristico, gli organismi istituzionali, nonché le Associazioni del volontariato, nazionali ed internazionali.
4. promuovere l’integrazione culturale, organizzativa e funzionale tra tutte le componenti territoriali ed ospedaliere del sistema nazionale delle emergenze sanitarie pediatriche, in stretta collaborazione con le organizzazioni e società scientifiche prevalentemente orientate al soggetto adulto.
5. promuovere e svolgere attività di collaborazione, con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua e con le Regioni, per l'attività di organizzazione, valutazione ed accreditamento degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM.
6. elaborare e validare raccomandazioni e linee guida, promuovere e sostenere il ruolo e la valorizzazione della ricerca scientifica nel campo dell’emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica, favorendo la trasmissione e divulgazione delle nuove conoscenze, nonché la loro applicazione, mirando alla protezione della salute in tutta l’età evolutiva.
7. Tutte le predette attività potranno esser effettuate attraverso corsi specifici di aggiornamento, di formazione e di addestramento multidisciplinare in équipe con il personale medico ed infermieristico, seminari, convegni, congressi regionali, nazionali ed internazionali.
8. tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti.
9. promuovere iniziative di educazione dei cittadini, congiuntamente con le Istituzioni preposte, anche attraverso i mezzi di comunicazione, sia riguardo le tecniche di primo soccorso nel bambino sia sul corretto uso delle strutture pediatriche dell’emergenza-urgenza.
Tra le finalità istituzionali non rientra la tutela sindacale degli associati e l'ente non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale
Tutte le attività saranno pubblicate e aggiornate costantemente sul sito web istituzionale
Art. 5 – Associati
L’Associazione è composta da:
· soci ordinari
· soci onorari
· soci sostenitori
· soci aderenti
Art. 6 – Soci ordinari
Sono soci ordinari dell’Associazione i medici specialisti in Pediatria, i Medici Chirurghi, gli Infermieri Professionali e le Ostetriche che operano nell’ambito dell’emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica, la cui domanda di ammissione, indirizzata al Presidente e corredata da un breve curriculum sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le domande di associazione per le categorie sopra riportate, corredate da un breve curriculum professionale esplicativo, con dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le finalità statutarie dell'associazione, dovranno essere indirizzate al Presidente. Possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l'associazione rappresenta e in ogni caso soggetti non in conflitto di interessi con l'ente.
Hanno diritto a partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivita' del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la l'associazione rappresenta.
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale entro i termini previsti dal regolamento. L’ammissione all’Associazione, su richiesta scritta dell’interessato presentata alla Segreteria Nazionale, è decisa e ratificata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il socio ordinario, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipa alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e della propria Regione con diritto di voto attivo dopo sei mesi dalla data di accettazione e con diritto di voto passivo dopo un anno dalla data di ammissione, secondo i vincoli e le modalità contenuti nel regolamento della Associazione. I soci hanno diritto ad essere periodicamente informati, per via cartacea o elettronica, sull’andamento e sulle attività della società. I soci, a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso. La qualifica di socio ordinario si perde per:
· dimissione
· morosità
. indegnità sancita dal Collegio dei Probiviri
Art. 7 - Soci onorari
Sono soci onorari dell’Associazione coloro che abbiano acquisito meriti particolari nel campo dell’emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica. La nomina dei soci onorari è di competenza dell’Assemblea Nazionale che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e sono privi di elettorato attivo e passivo. Con le stesse modalità e maggioranza possono essere nominati i Presidenti onorari dell’Associazione.
Art. 8 - Soci sostenitori
Sono soci sostenitori dell’Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Istituzioni, le Aziende e le Società che ne sostengono l’attività con contributi finanziari, in natura o contributi d’opera, con il minimo fissato dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale; possono partecipare alle assemblee nazionali e della regione di appartenenza senza diritto di voto attivo e passivo.
Art. 9 – Soci Aderenti
Sono Soci aderenti i cittadini italiani ”non medici e non infermieri” che svolgono attività culturali o formative di particolare interesse per l’emergenza pediatrica.
Art. 10 - Organi della Società
Sono organi della società:
· l’Assemblea nazionale
· il Consiglio Direttivo nazionale
· il Presidente Nazionale
· il Collegio dei Revisori dei Conti
· il Collegio dei Probiviri
. il Comitato Scientifico
E' espressamente esclusa la retribuzione e indennità delle Cariche sociali. La Società ed i suoi legali rappresentanti svolgono la propria attività in autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della societa' o dell'associazione.
Tutti gli organismi statutari devono essere eletti con votazione a scrutinio segreto.
Art. 11 - Assemblea Nazionale
L’associazione promuove la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’ente nonché alla gestione della società come elettorato attivo e passivo.
L’Assemblea Nazionale è composta dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative annuali. Si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo, secondo i termini di legge. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, con lettera contenente l’ordine del giorno, in formato cartaceo o elettronico, da inviarsi ai soci ordinari, onorari, aderenti e sostenitori almeno quindici giorni prima della riunione. L’Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti di persona e delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, salvo che per le modifiche dello Statuto per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto. Non sono ammesse deleghe. Per lo scioglimento della Società l’Assemblea deve essere costituita in seduta straordinaria dai tre quarti degli Associati, in regola con le quote annuali.
L’Assemblea nazionale ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
· nomina, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, i soci onorari
· approvazione della relazione annuale del Presidente Nazionale
· approvazione del Rendiconto consuntivo annuale o Bilancio, la Relazione al Bilancio ed il Bilancio preventivo, proposti dal Tesoriere a nome del Consiglio Direttivo
· modifica delle quote annuali di iscrizione all’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo
· modifiche da apportare al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo
· ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità sopra esposte.
L’Assemblea nazionale straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
· modifiche dello Statuto dell’Associazione
· scioglimento, liquidazione dell’Associazione e nomina dei liquidatori
L’Assemblea Nazionale, è di norma presieduta dal Presidente Nazionale, sia se convocata in via ordinaria che straordinaria.
Art. 12 – Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è nominato direttamente dai Soci ordinari, a seguito di procedura elettorale definita dal regolamento dell’Associazione, comunque a scrutinio segreto e con criteri di democraticità tali da non impedire il diritto di voto ai singoli associati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 (nove) componenti, di cui 5 (cinque) medici specialisti in Pediatria (Presidente, vice-Presidente, Tesoriere e due Consiglieri), 2 (due) Infermieri Professionali di area pediatrica (Consiglieri),), 1 (uno) Specializzando in Pediatria e 1 (uno) Medico non specialista in Pediatria (Consiglieri).
Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, scegliendolo con voto palese a maggioranza semplice, nell’ambito dei componenti. Il Consiglio Direttivo è costituito regolarmente con almeno due terzi dei consiglieri eletti e delibera a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il CDN dura in carica tre anni. I consiglieri non sono immediatamente rieleggibili nello stesso incarico. In caso di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del componente sostituito. I componenti subentranti sono rieleggibili all’elezioni immediatamente successive. Il CDN può essere revocato dall’Assemblea Nazionale con maggioranza di almeno due terzi, in una seduta appositamente convocata. In caso di revoca del Consiglio, decadono tutte le cariche sociali in essere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
· assegna ai componenti del Direttivo specifiche funzioni di interesse preminente per la società
· redige il regolamento dell’Associazione e vi apporta eventuali modifiche, da sottoporre per approvazione all’Assemblea Nazionale dei soci;
· redige e propone all’Assemblea le eventuali modifiche dello statuto.
· predispone la relazione al Rendiconto consuntivo annuale o Bilancio e del Bilancio preventivo, su indicazione del Tesoriere;
· ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci, secondo le indicazioni contenute nel regolamento della società;
· delibera sull’entità delle quote sociali annuali da proporre all’Assemblea;
· istituisce e coordina le Sezioni Regionali;
· delibera sulla creazione di Comitati, inclusi i Comitati tecnico-scientifici, Commissioni, gruppi di lavoro;
· assume l’organizzazione del Congresso Nazionale della Società almeno con cadenza biennale, nell’ambito del suo mandato;
· definisce il logo dell’Associazione e vi apporta eventuali variazioni;
· delibera sulle richieste pervenute di assegnazione del Congresso Nazionale, le richieste di patrocinio, tutte le altre richieste in cui è implicato il logo dell’Associazione;
· individua la rivista ufficiale della Società, ne nomina il direttore e il comitato editoriale, e ne verifica l’operato;
· assegna l’incarico di responsabile di redazione del sito web ufficiale dell’Associazione e ne verifica i contenuti.
· nomina entro 60 giorni dal suo insediamento un Comitato Scientifico (CS) cui attribuire compiti di tipo consultivo (verifica e controllo della qualità di iniziative e attività scientifiche in programma o poste in essere dalla AMIETIP, della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale); svolge atresi un ruolo propositivo, con particolare riguardo a progetti di studio, corsi di aggiornamento a carattere scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, dei quali un componenti del Consiglio DIrettivo (rappresentativi delle principali aree di interesse della AMIETIP), immuni da conflitti di interesse con le finalità statutarie della AMIETIP.
Art. 13 - Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e agli atti che impegnano l’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce con gli stessi poteri in caso di assenza o impedimento. Può delegare singole funzioni di sua competenza al Vice-Presidente, con apposito atto scritto. Dura in carica tre anni, non è immediatamente rieleggibile. Allo scadere del mandato triennale, assume la carica di Past-President a fine mandato.
Art. 14 – Vice-Presidente Nazionale
Il Vice-Presidente Nazionale sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, come dal precedente articolo 13, ed espleta funzioni da esso delegate, con apposito atto scritto. Dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
Art. 15 - Tesoriere
Il Tesoriere amministra il patrimonio e gli aspetti economico-finanziari dell’Associazione. Ha poteri di ordinaria amministrazione ed opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide depositate in Istituti di credito presso i quali l’Associazione ha acceso conti correnti, con un limite massima di spesa definito dal regolamento, salvo autorizzazione ad hoc, scritta o in formato elettronico, da parte del CDN. Richiede il pagamento delle quote annuali ai soci ordinari e aderenti. Predispone la bozza di rendiconto consuntivo annuale o Bilancio entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale e del Bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun esercizio sociale, da presentare al Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni, non è immediatamente rieleggibile.
Art. 16 - Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Svolge le funzioni di Segretario dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, del Consiglio Direttivo. Redige, conserva ed aggiorna i libri sociali quali il Libro Soci, il Libro Verbali delle Assemblee nazionali, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell’Associazione. Viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
Art. 17 - Past-President
La carica di Past-President è attribuita al Presidente nazionale uscente, che decade automaticamente subito dopo la convocazione del primo Direttivo Nazionale neoeletto. Il Past-President Nazionale coadiuva il Presidente con poteri consultivi. Dura in carica tre anni, partecipa su invito, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
Qualora l’associazione sia obbligata per legge alla Revisione Legale, potrà nominare un Revisore Legale o un Collegio dei Revisori che sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti tutti iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia o altro ente/ministero competente.
L'Organo di Revisione, affiancato dal Tesoriere, si riunisce a termini di legge per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che gli sono proprie.
Lo stesso predispone la Relazione annuale al Bilancio per le Assemblee degli aderenti, alle quali partecipa.
Può assistere alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo.
La carica sociale di Revisore Unico oppure di componente del collegio di revisione ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
Al Revisore Unico e/o ai Revisori del Collegio compete un onorario professionale, salvo espressa rinuncia dell’interessato, da concordare in base alle tariffe professionali di categoria e deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Collegio dei Probiviri
È un organo consultivo di garanzia, nominato dal Consiglio Direttivo, ed è costituito da 3 (tre) componenti, individuati tra i Past-President e tra i soci fondatori. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Al Collegio dei probiviri compete, su deferimento del CDN, la valutazione dei comportamenti dei soci contrari alla deontologia professionale o atti contrari alla correttezza, decoro ed immagine dell’Associazione o di violazione alle disposizioni del presente statuto. Il regolamento dell’Associazione determina le procedure che possono, in caso di provata responsabilità, concludersi con i seguenti provvedimenti: avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall’Associazione. Nell’ipotesi di messa in atto di una procedura di sfiducia e revoca degli organi societari, il Collegio dei Probiviri deve far pervenire il proprio parere al Consiglio Direttivo, che decide in autonomia.
Art. 20 – Commissioni Tecnico-Scientifiche (CTS)
Le commissioni Tecnico-Scientifiche (CTS) sono organismi operativi dell’Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo, che si occupano di quanto attiene alla ricerca ed in genere all’attività scientifica nelle discipline di medicina di emergenza-urgenza e terapia intensiva pediatrica. Il Consiglio Direttivo ne definisce le aree d’intervento e ne nomina i Coordinatori. I coordinatori delle CTS durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo mandato.
Art. 21 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili dalla stessa acquisiti. Le entrate della società sono costituite da:
· quote annuali, riscosse dai soci;
· eventuali corrispettivi specifici richiesti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci e degli altri soggetti che operano nell’ambito delle emergenze-urgenze pediatriche;
· gli introiti derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti e da erogazioni liberali o donazioni.
L’Associazione non ha fini di lucro ed utilizza i fondi a disposizione per perseguire gli scopi di cui all’art.4.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.
In caso di scioglimento o cessazione delle attività dell’Associazione, gli avanzi di gestione ed il suo patrimonio non potranno in nessun modo essere distribuiti; dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’eventuale scelta di tale Associazione sarà decisa dal Consiglio Direttivo allora vigente, a maggioranza semplice.
Art. 22 - Anno sociale e rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo annuale o bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio stesso.
I bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito web istituzionale in apposita area riservata ai Soci
Art. 23 - Sezioni Regionali
L’Associazione, per raggiungere le proprie finalità, si articola in Sezioni regionali. Le Sezioni regionali sono costituite dai soci ordinari dell’associazione, operanti nella stessa Regione. Le Sezioni Regionali hanno un regolamento comune, redatto dal CDN e successivamente approvato dall’Assemblea nazionale dei soci.
Art. 24 - Organi delle Sezioni Regionali
Sono organi delle Sezioni regionali:
· l’Assemblea regionale
· il Referente regionale
. Il Comitato di Coordinamento
Art. 25 - Assemblea regionale
È costituita da tutti i soci della regione in regola con le quote sociali annuali; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e tutte le volte che il Referente Regionale lo ritenga opportuno, o qualora venga richiesta la convocazione da un terzo dei soci della regione. La convocazione, che deve essere inviata tramite lettera, fax o e-mail almeno dieci giorni prima della data dell’incontro, deve contenere l’ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione. L’Assemblea regionale ha il compito di deliberare, con le maggioranze previste per l’Assemblea nazionale, su quanto segue:
· realizzare indirizzi generali della vita associativa regionale, in sintonia con i deliberati nazionali
. eleggere con una maggioranza semplice il proprio referente
. eleggere con maggioranza semplice il comitato di coordinamento
Art. 26 – Comitato di Coordinamento Regionale
È eletto direttamente dai soci della regione ed è composto dal numero di consiglieri stabilito dal regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Dura in carica 3 (tre anni) ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati. Il Comitato di Coordinamento ed il Referente Regionale:
· diffondono ed implementano a livello regionale le iniziative e le attività della Associazione nazionale;
· danno esecuzione al programma approvato dall’Assemblea regionale dei soci.
. promuovono e coordinano a livello regionale attività scientifiche e di ricerca, iniziative didattiche e di aggiornamento professionale
Art. 27 - Referente Regionale
Il Referente rappresenta l’Associazione presso le istituzioni e le Società Scientifiche regionali. E' eletto dai soci in regola con le quote sociali, residenti nella regione di appartenenza. Il Referente deve essere un medico specialista in Pediatria o un Infermiere di area pediatrica. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere revocato con la maggioranza di due terzi dei soci della regione di appartenenza. È rieleggibile per due mandati.
Art. 28 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti: in mancanza di un accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell’Associazione.
Art. 29 - Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla norma di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano ed alle leggi speciali in materia